Cass. pen. n. 5810 del 18 maggio 1995
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi, contrariamente al disposto dell'art. 529 c.p.p. 1930, siano sottoscritti da avvocato non cassazionista; né alla regola di cui al suddetto articolo è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso.