Cass. pen. n. 2080 del 23 febbraio 2000
Testo massima n. 1
L'avvocato dello Stato, generale o distrettuale, che ha esercitato la difesa di un impiegato o di un agente della pubblica amministrazione davanti a un giudice penale territoriale, può proporre, ai sensi dell'art. 571, comma 3, c.p.p., ricorso per cassazione; né a tal fine deve essere iscritto all'albo speciale di cui all'art. 613 dello stesso codice, in quanto gli avvocati dello Stato sfuggono a questa preselezione in base alla disciplina derogatoria dettata dall'art. 1, comma 2, del R.D. n. 1611 del 1933.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi