Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4032 del 29 novembre 1995

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4032 del 29 novembre 1995

Testo massima n. 1

Le disposizioni di cui agli artt. 613, comma 1, prima parte, e 571, comma 1, c.p.p., che consentono eccezionalmente alle parti di sottoscrivere personalmente il ricorso per cassazione, non sono applicabili alla persona offesa dal reato, non costituitasi parte civile, la cui impugnazione, pertanto, in mancanza di norme che diversamente prevedano, deve essere sottoscritta a pena di inammissibilità, secondo quanto prescrive il citato art. 613 c.p.p., da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze