Cass. pen. n. 18861 del 22 aprile 2003

Testo massima n. 1


In caso di errore di calcolo della pena irrogabile per il reato continuato dovuto alla necessità di rideterminare quella per la continuazione in ragione della prescrizione di alcune contravvenzioni punite con la sola ammenda, il giudice di legittimità deve procedere alla rettificazione dell'errore ai sensi dell'art. 619 c.p.p., alla luce dell'interpretazione della norma effettuata in relazione all'art. 111 Cost., che non consente, per il principio di ragionevole durata del processo, che siano rimesse dalla cassazione al giudice del rinvio, questioni relative alla sola determinazione della pena, in presenza di un giudicato sull'accertamento del reato e sulla responsabilità dell'imputato, e che siano applicate cause estintive sopravvenute a tale parziale annullamento. (Fattispecie, in tema costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesistico, violazione alla normativa sulle opere in cemento armato e violazione dei sigilli).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE