Cass. pen. n. 30581 del 6 agosto 2001

Testo massima n. 1


L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando la esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione che il giudice di merito (cui gli atti vengono trasmessi a seguito di annullamento senza rinvio) deve compiere abbia inizio ex novo, con assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo.

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