Cass. pen. n. 3024 del 8 novembre 2023
Testo massima n. 1
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETA' INTELLETTUALE)
Delitto di cui all’art. 171-bis, comma 1, legge n. 633 del 1941, come modificato dall’art. 13, comma 1, legge n. 248 del 2000 - Dolo specifico - Fine di profitto - Nozione - Fattispecie.
In tema di tutela del diritto d'autore, il fine di trarne profitto, che integra il dolo specifico del delitto di cui all'art. 171-bis, comma 1, legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dall'art. 13 legge 18 agosto 2000, n. 248, ha una portata più ampia del "fine di lucro" richiesto dalla previgente formulazione dell'indicata norma incriminatrice e deve essere inteso come qualsiasi vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dal soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato il fine di profitto nella possibilità, per la società legalmente rappresentata dall'imputato, di stare sul mercato e di continuare a beneficiare di finanziamenti pubblici in virtù della completezza di dotazione strutturale, conseguita attraverso l'abusiva detenzione e duplicazione di numerosissimi programmi informatici).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Legge del 1941 num. 633 art. 171 bis CORTE COST.
Legge del 2000 num. 248 art. 13