Cass. pen. n. 44273 del 12 novembre 2004

Testo massima n. 1


Va annullata con rinvio l'ordinanza del giudice che, in sede di convalida del provvedimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 6, comma secondo, legge 13 dicembre 1989 n. 401 e successive modificazioni, limitandosi ad un controllo meramente formale, ometta di motivare in ordine all'esistenza dei presupposti legittimanti l'adozione da parte dell'autorità amministrativa della misura limitativa della libertà personale.

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