Cass. civ. n. 30298 del 31 ottobre 2023

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN ALTRO PROCESSO


Consulenza tecnica svolta in sede penale nelle forme dell’art. 360 c.p.p. - Utilizzabilità nel giudizio civile risarcitorio - Fondamento - Fattispecie.


La consulenza tecnica svolta dal pubblico ministero nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p. è utilizzabile nel giudizio civile risarcitorio, potendo il giudice civile porre a fondamento del proprio convincimento anche le prove formate in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, ritualmente acquisite al giudizio civile e sulle quali sia stato consentito il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto pienamente utilizzabili, nel giudizio civile risarcitorio, le risultanze di una consulenza tecnica espletata in un procedimento penale successivamente definitosi con l'archiviazione, sul presupposto che il contraddittorio tra le parti avesse avuto modo di dispiegarsi sia nella sede penalistica, nelle forme di cui all'art. 360 c.p.p., sia in quella civilistica, mediante la possibilità di formulare istanze istruttorie, proporre osservazioni alla relazione del consulente e invocarne la convocazione per rendere gli opportuni chiarimenti).

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 101

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Precedenti: Cass. civ. n. 18025/2019

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