14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5608 del 9 giugno 1994
Posted at 16:57h
in Massimario
Testo massima n. 1
La nomina di un nuovo amministratore del condominio di edificio non richiede la previa formale revoca dell’amministratore in carica, atteso che dando luogo ad un rapporto di mandato, comporta, ai sensi dell’art. 1724 c.c., la revoca di quello precedente.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]