Cass. civ. n. 30331 del 31 ottobre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO Esperibilità in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 6023 del 1979

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

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