Cass. civ. n. 30331 del 31 ottobre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO


Esperibilità in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.


Il regolamento preventivo di giurisdizione - la cui proponibilità presuppone che la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado (art. 41, comma 1, c.p.c.) - non è esperibile in pendenza di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., atteso che questo mezzo d'impugnazione riapre il giudizio dopo un procedimento di primo o secondo grado, già concluso con una sentenza di merito, sia pure non definitiva, passata in giudicato o comunque esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto in seno a un giudizio di opposizione di terzo avverso una sentenza del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, resa al termine di un procedimento nel quale la Corte di cassazione aveva già statuito sulla giurisdizione, a seguito di un precedente ricorso ex art. 41 c.p.c.).

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Ricerca articolo

Massime correlate

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 6023/1979

Ricerca altre sentenze