Avvocato.it

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4706 del 30 marzo 2001

Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4706 del 30 marzo 2001

Testo massima n. 1

Il procedimento di nomina o di revoca dell’amministratore di condominio anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i condomini o tra alcuni condomini e l’amministratore ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all’applicabilità delle regole dettate dagli artt. 91 e ss. c.p.c. in materia di spese processuali, le quali postulano l’identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l’iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento.

[adrotate group=”9″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze