Cass. pen. n. 30372 del 28 maggio 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO - Notificazione dell’avviso ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen. - Indagato non detenuto - Impossibilità di eseguire la notificazione al domicilio precedentemente dichiarato o eletto - Disciplina applicabile - Indicazione.
In tema di impugnazioni cautelari reali, la notificazione all'indagato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame, prevista dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere eseguita mediante consegna al difensore di fiducia o d'ufficio, a norma dell'art. 157-bis, comma 1, cod. proc. pen, nel caso in cui non sia possibile effettuarla presso il domicilio in precedenza dichiarato o eletto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 19/03/2024 num. 31 art. 2 com. 1 lett. H