Cass. civ. n. 30380 del 2 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO


Rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Opposizione - Accoglimento - Condanna alle spese del giudizio - Criteri.


Nell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite del procedimento di opposizione avverso l'originario provvedimento di diniego, non possono essere oggetto di condanna o di compensazione in senso tecnico-giuridico, essendo inapplicabili gli artt. 91 e 92 c.p.c. ai procedimenti in cui solo dell'ammissione al suindicato beneficio si discute, dovendosi liquidare il compenso dell'avvocato nelle forme e nei modi di cui all'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 75 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 82

Ricerca articolo

Massime correlate

Precedenti: Cass. civ. n. 7072/2018

Ricerca altre sentenze