Cass. civ. n. 30418 del 2 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE


Licenziamento disciplinare - Falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente - Mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio - Sussistenza - Verifica della proporzionalità ed adeguatezza - Necessità - Fattispecie.


In tema di licenziamento disciplinare (prima e dopo l'introduzione dell'art. 55-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001), costituisce ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente non soltanto l'alterazione o la manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio, senza che la tipizzazione della sanzione determini alcun automatismo espulsivo, rimanendo affidata al giudice di merito la verifica della proporzionalità e dell'adeguatezza del provvedimento disciplinare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il licenziamento misura proporzionata ed adeguata perché la lavoratrice si era allontanata dal posto di lavoro senza procedere alla timbratura in una pluralità di occasioni, restando irrilevante che ciò fosse accaduto in coincidenza con la pausa pranzo).

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 quater com. 1 lett. A CORTE COST.
Decreto Legisl. 20/06/2016 num. 116 art. 3
Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST.

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