Cass. pen. n. 30432 del 8 luglio 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - CONDIZIONI DI APPLICABILITA'
Applicazione della custodia cautelare in carcere - Limite di pena detentiva ex art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. - Continuazione fra i reati cui si riferisce la misura - Rilevanza - Differenze rispetto alla disciplina di cui all'art. 278 cod. proc. pen.
In tema di misure cautelari personali, il limite di pena detentiva previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. per l'applicazione della custodia cautelare in carcere deve essere calcolato tenendo conto degli aumenti conseguenti al cumulo materiale o giuridico relativi a tutti i reati ai quali si riferisce la misura, in quanto detta disposizione riguarda la sanzione concretamente irrogabile per i reati contestati, diversamente dalla previsione di cui all'art. 278 cod. proc. pen., secondo la quale, per la determinazione dei limiti di pena entro i quali è consentita l'applicazione delle misure cautelari, non si tiene conto della continuazione, dovendo aversi riguardo alle cornici edittali previste in astratto per le singole fattispecie incriminatrici.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 278
Cod. Pen. art. 567 CORTE COST.