Cass. pen. n. 30440 del 14 marzo 2024
Testo massima n. 1
NULLITA' - ATTI ABNORMI - Restituzione degli atti al pubblico ministero da parte del giudice del dibattimento per genericità e indeterminatezza dell'imputazione - Mancanza di previa sollecitazione al predetto per l’integrazione o la precisazione dell’accusa - Atto abnorme - Sussistenza - Ragioni.
È abnorme, per la sua attitudine a determinare un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza del giudice del dibattimento che, nel caso di genericità o d'indeterminatezza dell'imputazione, restituisce gli atti al pubblico ministero senza preventivamente sollecitarlo ad integrare o precisare la contestazione. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di economia e di ragionevole durata del processo impone che il giudice non adotti una declaratoria di nullità prima di avere svolto l'attività necessaria a rimuoverne la causa).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 552 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 456 com. 1 CORTE COST.