Cass. pen. n. 30499 del 12 aprile 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - PROCEDIMENTO - Richiesta di traduzione dell'imputato detenuto per l'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale - Omessa traduzione - Nullità assoluta - Esclusione - Ragioni - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Fattispecie.


E' causa di nullità a regime intermedio, sanata se non tempestivamente dedotta, l'omessa traduzione all'udienza fissata per la requisitoria del Procuratore Generale dell'imputato detenuto o la sua mancata partecipazione in videocollegamento, posto che l'assenza non lede irreversibilmente il diritto di difesa del predetto, trattandosi di udienza in cui non sono svolte attività rispetto alle quali costui avrebbe avuto la facoltà o il diritto di interloquire. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di nullità assoluta sul rilievo che l'eccezione relativa alla mancata traduzione non era stata proposta né all'udienza in cui ciò si era verificato, in cui il difensore era presente, né in quelle successive).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 27245 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 CORTE COST.

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