14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3636 del 24 febbraio 2004
Testo massima n. 1
Tenuto conto che la pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come un requisito di validità o di efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione, colui il qualeavendo interesse a fare valere le disposizioni testamentarie — si trovi nell’impossibilità di produrne l’originale, deve formulare una domanda di accertamento dell’esistenza dei requisiti di legge e del contenuto del testamento, fornendo la prova che l’irreperibilità del documento non sia espressione e conseguenza della volontà di revoca dell’atto da parte del testatore che, ai sensi dell’art. 684 c.c., si presume in caso di distruzione, lacerazione o cancellazione del testamento. Ne consegue che, in assenza di siffatta prova, l’eventuale mancato disconoscimento della copia dell’originale prodotta in giudizio è irrilevante, posto che non sarebbe idoneo ad escludere la possibilità che il testatore, allo scopo di revocare il testamento, abbia distrutto l’originale dopo averlo fotocopiato.
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