Cass. civ. n. 30505 del 03 novembre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità contrattuale - Mancato rilievo officioso - Declaratoria di tardività della domanda - Censura in sede di legittimità - Indicazione degli elementi che avrebbero consentito il rilievo officioso - Necessità.


In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21418 del 2018

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1419
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 112

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