Cass. civ. n. 30505 del 3 novembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE
Nullità contrattuale - Mancato rilievo officioso - Declaratoria di tardività della domanda - Censura in sede di legittimità - Indicazione degli elementi che avrebbero consentito il rilievo officioso - Necessità.
In tema di nullità negoziali, ove in sede di legittimità ne venga contestato il mancato rilievo ufficioso - come pure nel caso in cui si censuri la declaratoria della tardività della relativa domanda - occorre dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisare la nullità.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1419
Cod. Civ. art. 1421
Cod. Proc. Civ. art. 112