Cass. civ. n. 30507 del 03 novembre 2023

Testo massima n. 1


PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - ORDINE DELLE QUESTIONI - IN GENERE Principio della ragione più liquida - Giudizio di appello - Operatività - Limiti - Fondamento.


L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26305 del 2017

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 342
Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

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