Cass. civ. n. 3052 del 01 febbraio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE "Nova" in appello - Prospettazione di una differente qualificazione "in iure" del contratto - Ammissibilità.


L'art. 345 c.p.c., che fa divieto di proporre nuove domande in sede di impugnazione, non osta alla prospettazione, per la prima volta in appello, d'una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 4744 del 2005

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 345
Cod. Proc. Civ. art. 112

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