Cass. civ. n. 3053 del 01 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Società in concordato preventivo - Cartella di pagamento - Notificazione al commissario giudiziale - Conseguenze - Nullità e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni.


La notificazione al solo commissario giudiziale della cartella di pagamento, emessa nei confronti della società in concordato preventivo, è nulla, poiché egli non riveste alcuna carica rappresentativa della società, ma non inesistente, attesi i compiti, allo stesso attribuiti, di verifica dell'esistenza del credito erariale, sia in relazione al computo delle maggioranza e della formazione delle classi, sia in relazione alla fattibilità della proposta concordataria, sicché la tempestiva proposizione del ricorso tributario da parte della società sana la nullità della notificazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21184 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 165 CORTE COST.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE