Cass. civ. n. 30556 del 03 novembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione.
In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.