Cass. civ. n. 30556 del 03 novembre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Mutuo - Clausola di indicizzazione ad un tasso finanziario e ad un tasso di cambio - Immeritevolezza della causa - Esclusione - Natura di strumento finanziario derivato implicito - Esclusione.


In tema di contratto di mutuo, la clausola che prevede un tasso di interesse variabile ed indicizzato al rapporto di cambio tra una valuta straniera (nella specie, il franco svizzero) e la valuta domestica non è nulla per immeritevolezza della causa, né trasforma il contratto di mutuo in uno strumento finanziario derivato implicito.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 5657 del 2023

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1322
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 1
Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST.

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