Cass. civ. n. 30561 del 03 novembre 2023

Testo massima n. 1


PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DI CONTRIBUTI Contributi Inps - Azione di ripetizione di indebito proposta dal datore - Decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957 - Rilevabilità ex officio - Fondamento.


L'azione di ripetizione di contributi Inps proposta dal datore di lavoro è assoggettata alla decadenza quinquennale ex art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957, che è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., a tutela del beneficiario della contribuzione, la cui situazione, anche in presenza di versamenti indebiti emersi dopo un determinato lasso di tempo, va salvaguardata con l'intangibilità della relativa posizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15079 del 2008

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2969
DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

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