Cass. civ. n. 3057 del 6 febbraio 2025
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Processo tributario - Mancata ricezione della comunicazione del dispositivo della sentenza - Termine lungo ad impugnare - Mancato rispetto - Causa non imputabile alla parte costituita - Esclusione - Ragioni.
Nel processo tributario, non aver ricevuto la comunicazione del dispositivo della sentenza tributaria non integra, per la parte costituita, una causa non imputabile ex art. 153, comma 2, c.p.c., tale da giustificare il mancato rispetto del termine lungo per impugnare, potendo la stessa, con l'ordinaria diligenza, venire a conoscenza del deposito della sentenza in tempo per proporre l'impugnazione.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST.