Cass. civ. n. 30588 del 03 novembre 2023
Testo massima n. 1
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anomale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni.
In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno – in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede – ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 1710
Cod. Civ. art. 1856