Cass. civ. n. 30588 del 03 novembre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Dovere di protezione della banca - Buona fede - Operazioni ictu oculi anomale e prive di interesse per il cliente - Rifiuto o dovere di informazione - Condizioni.


In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno – in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede – ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7956 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1176
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 1710
Cod. Civ. art. 1856

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