Cass. pen. n. 3059 del 30 ottobre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - Riqualificazione giuridica del fatto nella sentenza rescindente - Devoluzione al giudice del rinvio di nuova valutazione sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche - Motivazione diversa da quella della sentenza annullata - Necessità - Esclusione - Fattispecie.


Il giudice del rinvio, chiamato a rivalutare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche a seguito della diversa qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente (nella specie, dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa a quello di concorso esterno), non ha l'obbligo di adottare una motivazione diversa da quella della pronuncia annullata.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 25739 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

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