Cass. pen. n. 3060 del 30 ottobre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO - Socio accomandatario di una s.a.s. nominato custode del bene della società pignorato - Trasferimento a sé stesso del bene - Integrazione del reato - Sussistenza - Ragioni.


Integra il reato di cui all'art. 388, comma quinto, cod. pen. la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che trasferisce a sé stesso la proprietà di un bene della società pignorato affidato alla sua custodia, trattandosi di un atto dispositivo che incide sui tempi della procedura esecutiva e potenzialmente pregiudizievole per l'interesse del creditore, senza che rilevi la responsabilità dell'agente per le obbligazioni sociali che, sebbene illimitata e solidale, opera solo in via sussidiaria.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 52173 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 388 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2304
Cod. Civ. art. 2313

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