Cass. pen. n. 30602 del 15 aprile 2025

Testo massima n. 1


PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI


Sentenza di primo grado dichiarativa della prescrizione - Emessa in esito a riqualificazione giuridica del fatto originariamente contestato - Interesse ad impugnare della parte civile - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.


Sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza di primo grado che, data al fatto una diversa definizione giuridica, abbia dichiarato la prescrizione del reato, quando dalla operata riqualificazione discende l'impossibilità di conseguire la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno nel procedimento penale. (Fattispecie in tema di riqualificazione, operata nella sentenza di primo grado, del delitto di concussione in quello di induzione indebita a dare o promettere utilità).

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 37034/2003

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 317
Cod. Pen. art. 319 quater
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST. PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

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