Cass. pen. n. 30640 del 26 agosto 2025
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - PROCEDIMENTO
Interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Reati per i quali è eccezionalmente previsto l'interrogatorio postumo - Delitto di lesioni commesso a mani nude - Esclusione - Condizioni - Ragioni - Fattispecie.
In tema di misure cautelari personali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalità particolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previsto l'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, non rientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrare violentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasali con alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 362 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A)
Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E) PENDENTE
Cod. Pen. art. 576 com. 1
Cod. Pen. art. 577 com. 1
Cod. Pen. art. 577 com. 2
Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.