Cass. civ. n. 30650 del 3 novembre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO


Giudizio disciplinare e giudizio penale - Sospensione facoltativa del procedimento disciplinare - Presupposto - Indispensabile acquisizione dal processo penale di elementi di prova - Insindacabilità nel giudizio di legittimità.


L'art. 54 l. n. 247 del 2012 (applicabile dal 1° gennaio 2015) disciplina in termini di reciproca autonomia i rapporti tra il procedimento disciplinare nei confronti di avvocati e quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti e, per l'effetto, subordina l'operatività della sospensione facoltativa del procedimento disciplinare ai casi in cui risulti indispensabile - secondo una valutazione spettante al giudice del merito disciplinare ed insindacabile in sede di legittimità - acquisire elementi di prova del processo penale.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 54
Legge 31/12/2012 num. 247 art. 55

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