Cass. pen. n. 30653 del 5 giugno 2024
Testo massima n. 1
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITA' E D'ARTE) - IN GENERE
Delitto di cui all'art. 173 d.lgs. n. 42 del 2004 - Delitto di cui all'art. 518-nonies cod. pen. - Continuità normativa - Sussistenza - Alienazione di bene archeologico - Accertamento dell'interesse culturale - Necessità - Esclusione.
Il delitto previsto dall'art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, confluito, in stretta continuità normativa, in quello di cui all'art. 518-novies cod. pen., non richiede l'accertamento dell'"interesse culturale" dei beni archeologici, né che questi siano qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, nel caso in cui si sostanzi in violazioni attinenti alla loro alienazione, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile dalle caratteristiche degli stessi.
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 59
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 173 com. 1 lett. A)
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 2
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10
Cod. Pen. art. 518 novies
Legge 09/03/2022 num. 22 art. 5 com. 2
Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 173 com. 1 lett. B)
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.