Cass. pen. n. 3066 del 20 novembre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - APPELLO - CASI - Sentenza di proscioglimento per reato punito con sola pena pecuniaria o alternativa a seguito di diversa qualificazione del fatto - Appello del pubblico ministero - Ammissibilità - Limiti.


In tema di impugnazioni, il pubblico ministero può proporre appello, e non ricorso per cassazione, avverso la sentenza di proscioglimento relativa a reato punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, emessa per effetto della derubricazione del fatto disposta dal giudice di primo grado, a condizione che contesti la diversa qualificazione e richieda il riconoscimento del reato originariamente contestato, non rientrante nella previsione di cui all'art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 7042 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE

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