Cass. pen. n. 3067 del 20 novembre 2024

Testo massima n. 1


REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - OMESSA DENUNCIA DI REATO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - Art. 361, comma secondo, cod. pen. - Necessità che la notizia sia appresa nell'esercizio o a causa delle funzioni - Necessità - Sussistenza - Ragioni.


In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, la necessità che, ai fini dell'integrazione del delitto, la notizia di reato sia acquisita dal pubblico ufficiale "nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" è riferibile anche all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria prevista dall'art. 361, comma secondo, cod. pen., trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al comma primo della medesima disposizione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 10272 del 2001

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 361 com. 2

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