Cass. pen. n. 30702 del 16 aprile 2024

Testo massima n. 1


ESECUZIONE - PENE DETENTIVE


Benefici penitenziari - Modifiche legislative successive ai reati per i quali è intervenuta condanna - Irretroattività delle nuove disposizioni che rendano più gravoso all'accesso ai benefici - Fattispecie.


In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali è intervenuta condanna che rendano più gravoso l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari "extra moenia", assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertà presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell'istante).

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Riferimenti normativi

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST.
Costituzione art. 25 com. 2
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 1 CORTE COST.
Legge 12/07/1991 num. 203 art. 1
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 art. 1
Legge 30/12/2022 num. 199 art. 1
Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 2 CORTE COST.

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