Cass. pen. n. 30716 del 14 maggio 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - FORMA - IN GENERE - Inammissibilità dell'impugnazione ex art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - Imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale - Applicabilità - Sussistenza - Fattispecie.
In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, richieste ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'imputato sottoposto a misura coercitiva non custodiale (nella specie, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33 com. 1 lett. D