Cass. civ. n. 30722 del 06 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE Mancato rispetto del termine a comparire - Rinnovazione della citazione - Notifica del primo atto di citazione unitamente al verbale contenente la fissazione della nuova udienza - Nullità - Ragioni - Sanatoria - Fattispecie.
Qualora nel giudizio sia mancata (o non sia stata validamente effettuata) l'evocazione di una parte necessaria, è nulla la rinnovazione eseguita mediante la notifica della combinazione del primo atto di citazione (indicante, per la prima comparizione, una data già trascorsa) e del verbale contenente l'ordinanza di fissazione della nuova udienza, in quanto l'atto manca della chiarezza indispensabile all'evocazione in lite di una parte non ancora assistita da difensore, ferma restando la sanatoria dell'invalidità in caso di raggiungimento dello scopo e, cioè, di costituzione del convenuto. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto ritualmente eseguita la notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio al litisconsorte necessario pretermesso avvenuta mediante la notifica dell'originaria citazione con allegato il verbale dell'udienza contenente il rinvio ad una successiva udienza).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 com. 2 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3