Cass. pen. n. 30752 del 16 giugno 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Assoluzione per insussistenza del fatto - Dichiarazione di ammissibilità dell’appello della parte civile – Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Applicazione anche ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia antecedente al 30 dicembre 2022 - Sussistenza - Ragioni.
Non è impugnable il provvedimento con cui la Corte d'appello, investita dell'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", abbia ritenuto, ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, l'ammissibilità dell'impugnazione e rinviato per la prosecuzione del giudizio alla sezione civile della stessa Corte d'appello.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B
Costituzione art. 111