Cass. pen. n. 30753 del 15 dicembre 2022
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Benefici penitenziari - Unificazioni di pene concorrenti - Condanna anche per reato ostativo - Scioglimento del cumulo - Criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. - Irrilevanza.
In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 78
Cod. Pen. art. 76 com. 1
Cod. Pen. art. 73 CORTE COST.
Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.
Legge 30/12/2022 num. 399