Cass. pen. n. 30767 del 28 aprile 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE - Pronuncia emessa dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. riforma Cartabia) - Ricorso per cassazione - Dedotta violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen. - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.


E' inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con cui si deduca la violazione dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. per omesso avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva non superiore a quattro anni, trattandosi di norma applicabile al solo giudizio ordinario, nel quale solo a seguito della lettura del dispositivo l'imputato conosce l'entità della pena e può valutare se consentire o meno alla sua sostituzione, laddove il giudice del patteggiamento può applicare una delle pene sostitutive di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 solo se tale sostituzione sia stata oggetto dell'accordo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 11117 del 2023

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 448 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 545 bis
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 PENDENTE
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 554 ter com. 2
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 20 bis

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