Cass. pen. n. 10649 del 7 marzo 2003
Testo massima n. 1
Il potere di annullamento del giudice d'appello è circoscritto ai soli casi tassativamente indicati nell'art. 604 c.p.p., essendo l'appello un mezzo di impugnazione, avente solo eccezionalmente effetto rescissorio. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 604 c.p.p. alle ipotesi di sentenza di non luogo a procedere, anche considerato che l'alternativa ad una simile statuizione è l'adozione del decreto che dispone il giudizio, mentre l'art. 604, comma 1, c.p.p. fa esplicito riferimento alla decisione di condanna. (In motivazione, la Corte ha posto in risalto la natura eccezionale del disposto di cui all'art. 604 c.p.p., attributivo al giudice d'appello almeno nei casi previsti dai primi tre commi di un potere del tutto al di fuori della sua ordinaria sfera di cognizione ).
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