Cass. civ. n. 3077 del 1 febbraio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (POTERI RESPONSABILITA') - POLIZIA DELLE ACQUE - TUTELA E SANZIONI


Inquinamento ambientale - Responsabilità - Principio "chi inquina paga" - Conseguenze - Misure di messa in sicurezza di emergenza - Imposizione al proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento - Esclusione - Fondamento.


In tema di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'obbligo di adottare le misure idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento è a carico di colui che di essa sia responsabile per avervi dato causa, in base al principio "chi inquina paga"; pertanto, l'obbligo di eseguire le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica non può essere imposto al proprietario del sito contaminato incolpevole dell'inquinamento, perché gli effetti a suo carico restano limitati a quanto previsto dall'art. 253 d.lgs. n. 152 del 2006 (codice dell'ambiente) con riguardo a oneri reali e privilegi speciali immobiliari per il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall'autorità competente e nei limiti del valore di mercato del sito determinato dopo l'esecuzione degli interventi stessi.

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Riferimenti normativi

Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST.
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 244
Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 253
Cod. Civ. art. 2050 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 21/04/2004 num. 35 art. 8 com. 4

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