Cass. civ. n. 30770 del 06 novembre 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA Interpretazione della domanda - Attività del giudice di merito - Censurabilità in cassazione - Limiti.
In materia di ricorso per cassazione, l'individuazione e l'interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., qualora l'inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all'individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 CORTE COST.