Cass. pen. n. 26075 del 4 luglio 2011

Testo massima n. 1


La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna).

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