Cass. civ. n. 30774 del 06 novembre 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO Contrasto della decisione di merito impugnata con arresti delle Sezioni Unite - Vizio di violazione di legge - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.


Il precedente giurisprudenziale, pur se proveniente dalla Corte di legittimità e finanche dalle Sezioni Unite, e quindi anche se diretta espressione di nomofilachia, non rientra tra le fonti del diritto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a denunciare un contrasto tra la sentenza impugnata e il precedente, dovendo la censura in ogni caso identificare una norma di diritto e dedurre come essa, eventualmente nell'interpretazione propostane dai precedenti, risulti essere stata violata o falsamente applicata.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 6448 del 2004

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3
Cod. Proc. Civ. art. 366

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