Cass. pen. n. 10667 del 10 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 604, comma 1, c.p.p., l'annullamento della sentenza di primo grado, per difetto di correlazione fra contestazione e decisione può aver luogo solo quando si sia trattato di sentenza di condanna. Quando, invece, oggetto dell'impugnazione (proposta dal pubblico ministero) sia stata una sentenza di assoluzione pronunciata per un fatto diverso da quello contestato, il giudice d'appello, ai sensi del combinato disposto degli artt. 598 e 521, comma 2, c.p.p., deve provvedere, secondo quanto previsto da detta ultima norma, alla sola trasmissione degli atti al pubblico ministero senza che, tuttavia, l'eventuale erronea declaratoria di nullità della sentenza impugnata, da cui detta trasmissione sia stata accompagnata, possa assumere una qualsivoglia, negativa rilevanza processuale.
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