Cass. civ. n. 30779 del 6 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DOMICILIO FISCALE - PERSONE FISICHE


Imposte sul reddito - Doppia imposizione internazionale - Convenzione italo-svizzera - Prova della residenza in Svizzera - Contenuto - Fattispecie.


In tema di doppia imposizione internazionale, il certificato di residenza fiscale è idoneo a soddisfare le condizioni previste dall'art. 29, comma 2, della Convenzione Italia-Svizzera, resa esecutiva in Italia con la l. n. 943 del 1978, dando atto della residenza in Svizzera del contribuente e dell'assoggettamento del suo reddito e del suo patrimonio alla tassazione nello Stato predetto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva riconosciuto ad un cittadino italiano residente in Svizzera il diritto al rimborso delle ritenute sulla pensione INPS, sulla base della produzione del certificato fiscale, rilasciato dalle autorità svizzere).

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Riferimenti normativi

Legge 23/12/1978 num. 943
Cod. Civ. art. 43
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 4
Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 29

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Precedenti: Cass. civ. n. 14240/2021

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