Cass. pen. n. 2569 del 21 luglio 1992

Testo massima n. 1


La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta (avanzata da lui stesso), della proposta (avanzata dagli uffici di procura), o dell'inizio di ufficio del procedimento (mosso su impulso dello stesso magistrato di sorveglianza). Ne consegue che in caso di aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata disposto dal magistrato di sorveglianza, la competenza per territorio va individuata con riferimento al momento in cui ha preso forma processuale l'iniziativa di detto magistrato che ha così cristallizzato la competenza territoriale destinata a rimanere ferma, per il principio della perpetuatio jurisdictionis, anche nel caso che l'interessato sia stato trasferito o dimesso dall'istituto penitenziario in cui si trovava internato o ristretto al momento dell'iniziativa.

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